Con la delibera 252/2017/R/com del 18 aprile 2017 e s.m.i., l’ARERA (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) ha approvato le agevolazioni a favore dei Clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni si applicano in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica. Sono poi previste agevolazioni su richiesta per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni delle regioni interessate dal sisma, che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). 

Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno, infatti, essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.

Agevolazioni economiche

L’ARERA ha previsto che, per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile, siano garantite le seguenti agevolazioni cumulabili ai bonus elettrico e gas:

  • azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas;
  • azzeramento dei costi relativi al trasporto e misura dell’energia e degli oneri generali di sistema;
  • per le utenze del servizio idrico non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione;
  • azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture.

Sospensione dei pagamenti

Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta, entro il 30 aprile 2018 per i Clienti il cui periodo di sospensione (determinato in 6 mesi dai provvedimenti legislativi) termini entro il 30 aprile 2017, o entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri Clienti.

Rateizzazione dei pagamenti

È stato stabilito che, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi.

La rateizzazione dovrà essere applicata anche da parte del venditore che ha sospeso i soli termini di pagamento pur avendo continuato a fatturare.

La dilazione avrà periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura.

Il Cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione. Il venditore del mercato libero potrà offrire condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste.

Dettagli

Per avere maggiori informazioni consulta il testo completo della deliberazione 252/2017 “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” .

Clicca qui per scaricare le slide riepilogative dell’ARERA sulla Delibera 252/2017/R/com. 

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